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Politica per i Diritti Umani

Politica per i Diritti Umani

La presente Politica rafforza quanto già affermato nel Codice Etico e costituisce un manifesto che impegna la nostra azienda a promuovere la tutela dei diritti umani nel pieno rispetto della normativa e degli standard emanati da organizzazioni internazionali di riferimento, tra i quali:

  • la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le successive convenzioni internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali
  • le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle donne, sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, sui diritti dell’infanzia, sui diritti delle persone con disabilità
  • la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro e le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)

L’approccio adottato dalla nostra azienda è volto alla tutela dei diritti dei soggetti appartenenti alla sua “catena del valore”, inclusi i lavoratori propri, i fornitori e i partner, i migranti, i bambini, le persone con disabilità, le persone vittime di discriminazione e qualsivoglia forma di violenza, le comunità locali e i clienti, ispirandosi ai seguenti principi:

Non-discriminazione: Ci impegniamo a non operare alcuna discriminazione di razza, appartenenza a etnie, casta, paese di origine, religione, inabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacato, gravidanza, affiliazione politica, stato coniugale, aspetto fisico, età o altra restrizione non consentita nel posto di lavoro, in modo che a tutte le persone “Idonee al lavoro” siano accordate pari opportunità senza discriminazione in base a fattori non correlati alla loro capacità di svolgere la mansione prevista

Condizioni di lavoro giuste e favorevoli: Ci impegniamo a rispettare la legislazione vigente, in fatto di orario di lavoro e retribuzione o, in assenza di tali requisiti di legge, ad adottare le norme prevalenti nel settore; Ci impegniamo a non fare ricorso ad alcuna forma di lavoro forzato, su cauzione, a contratto vincolato, o di detenuti, e a non limitare la libertà di movimento di dipendenti e lavoratori subordinati;

Non ricorriamo alla pratica di punizioni corporali in alcuna circostanza e alla pratica di trattamenti degradanti, molestie, abusi, coercizione o intimidazione in qualsiasi forma

Salute e sicurezza sul lavoro: Ci impegniamo a garantire, nelle sedi e nell’attività, elevati standard sanitari e di sicurezza

Cultura e competenze: ci impegniamo a promuovere lo sviluppo del capitale umano attraverso l’attuazione di specifiche iniziative di formazione finalizzate alla crescita professionale e culturale dei dipendenti e dei soggetti coinvolti nelle attività dell’azienda;

Libertà di associazione e contrattazione collettiva: Ci impegniamo a non ostacolare la libera associazione dei lavoratori;

Contrasto al lavoro minorile e forzato: Non ricorriamo al lavoro minorile (coerentemente con quanto afferma la Raccomandazione n°146 e la Convenzione ILO n°138 secondo la quale: “L’età minima di ammissione al lavoro (…) non può essere inferiore all’età prevista per il completamento della scuola dell’obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 16 anni ( L 296/2006 art 1, comma 622 ) o a 15 anni nell’ambito dell’alternanza scuolalavoro”. “L’età minima per l’ammissione a qualunque tipo di impiego o lavoro, che per sua natura o per le circostanze in cui è svolto può danneggiare la salute, l’incolumità o la morale dei giovani non deve essere inferiore a 18 anni”).

Quarata, 31.05.2023

btt